Whistleblowing

Webgenesys si è dotata di uno strumento informatico che tutela il diritto del Whistleblower a segnalare reati previsti dal catalogo 231 o violazioni del Modello 231 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Whistleblowing, che hanno effetto a partire dal 17 dicembre 2023.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti devono essere venuti a conoscenza della violazione, in virtù di un rapporto di tipo lavorativo, che, tuttavia, può anche non essere ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), oppure può essere già terminato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso ). Le informazioni possono, altresì, essere state apprese durante il periodo di prova.

I soggetti sopra elencati, pur essendo a conoscenza di determinate violazioni, potrebbero essere spinti a non segnalare per paura di ritorsioni interne alla stessa organizzazione, sia nell’ambito del rapporto lavorativo (dequalificazione, mobbing, provvedimenti organizzativi peggiorativi del suo status, licenziamento,…) sia nell’ambito dei rapporti umani (allontanamento dai colleghi e isolamento, ritorsioni personali). Il legislatore ha ritenuto, perciò, di dover intervenire a protezione delle persone che decidono di segnalare, prevedendo una serie di misure che tutelino, in primis, l’identità di chi segnala e il contenuto della segnalazione.

Per poter garantire queste tutele,  si raccomanda l’utilizzo di strumenti informatici che consentano di separare i dati del segnalante dai dati della segnalazione tramite strumenti di crittografia ed ulteriori accortezze tecniche che garantiscano la riservatezza e la sicurezza della conservazione dei dati.

Lo strumento che abbiamo scelto è a disposizione del segnalante per permettere di effettuare segnalazioni in sicurezza.

È possibile accedere al software da qualsiasi dispositivo collegato a internet, fisso o mobile, da qualsiasi luogo. Non è necessaria nessuna installazione.

È possibile accedere al software cliccando QUI dopo aver preso visione dell’informativa privacy.

Per il corretto utilizzo del software, è disponibile il manuale di utilizzo.

Alcune informazioni utili:

Cosa si può segnalare
È possibile segnalare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del modello di organizzazione e gestione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare tali violazioni, attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, oppure fondati sospetti.

La segnalazione non deve riguardare: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi riceve la segnalazione
Il destinatario delle segnalazioni è l’OdV che, già prima dell’entrata in vigore della legge sul whistleblowing, era individuato come destinatario delle violazioni del Modello 231. L’OdV ha il compito di valutare esclusivamente la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e, ove questi manchino, può richiederne l’integrazione al segnalante. Non ha il compito di accertare l’effettivo accadimento dei fatti. Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, l’OdV la inoltra al soggetto competente in base all’oggetto della segnalazione, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante.

Altri canali di segnalazione

Lo strumento informatico messo a disposizione, è certamente lo strumento da preferire per inviare una segnalazione, poiché è quello che meglio di tutti consente di garantire le massime tutele previste dalla normativa. Tuttavia, se si preferisce effettuare una segnalazione attraverso un canale orale, è possibile farlo:

  • telefonando al numero 0662290880 
  • richiedendo un incontro di persona con il Responsabile, scrivendo a  [email protected]

Segnalazioni esterne

È possibile inviare una segnalazione esterna all’ANAC, esclusivamente se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. i canali per la segnalazione interna non sono attivi o non sono conformi alla normativa;
  2. è stata già effettuata una segnalazione interna ma non si è ricevuto riscontro;
  3. ci sono fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. c’è fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.